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Pubblicato il DM 26 gennaio 2010 con novità per detrazioni IRPEF del 55%

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2010, n. 35 il DM di cui avevamo dato notizia precedentemente.
Il DM opera due grandi novità

CAMBIANO I VALORI DI TRASMITTANZA MINIMI PER COMPONENTI EDILIZI OPACHI O FINESTRATI

Il DM apporta modifiche su quasi tutti i valori di strasmittanza minimi richiesti per pareti verticali, coperture orizzontali o inclinate, solai, serramenti. In alcuni casi i valori sono più restrittivi, in altri casi sono più indulgenti .

CAMBIANO LE CONDIZIONI PER POTERE DETRARRE GLI IMPIANTI A BIOMASSA, IN MANIERA RESTRITTIVA

Il DM, infatti,  per gli interventi ricadenti nelle zone climatiche C,D,E ed F, ovvero escludendo solo le località molto calde, richiede che per potere detrarre la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con uno a biomassa ovvero a legna (la sostituzione deve essere INTEGRALE), i serramenti presenti nell'edificio confinanti con ambienti non riscaldati debbano avere una trasmittanza inferiore a quella prevista nella tabella 4a del DLGS 192/05 (la norma sull'efficienza energetica in edilizia). La tabella riguarda i valori minimi dei serramenti in caso di nuova costruzione o sostituzione. In poche parole, a meno di un recentissimo intervento sulle finestre del proprio immobile, per fruire della detrazione del 55% relativamente agli impianti a biomassa, si divrà di fatto sostituire anche i serramenti.
Cambia inoltre il metodo di calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscladamento invernale collegato alla biomassa. Ricordiamo infatti che per fruire della detrazione 55% in questo caso, si deve ricorrere al comma 344 della finanziaria 2006 ovvero la riqualificazione energetica totale dell'edificio. Precedentemente, come scritto nelle FAQ dell'ENEA, si considerava il fabbisogno energetico con l'impianto a biomassa pari a zero, pertanto l'pintervento era sempre detraibile. Il DM attuale, invece, impone che si  assuma una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
 
ENTRATA IN VIGORE
Il DM entrerà in vigore il 15 marzo.
DA QUESTE SPECIFICHE SARANNO QUINDI ESONERATI TUTTI GLI INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 15 MARZO 2010, in analogia che analoghi cambiamenti effettuati nel corso degli ultimi tre anni.
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