DETRAZIONI 55%: nuovo DM che aiuta gli autocostruttori, semplifica alcune procedure e limita il premio legato al conto energia
E' stato pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 2009 il DM 6 agosto 2009, che contiene alcune semplificazioni per la detrazione IRPEF del 55%
NOVITA' CON IL DM 6 AGOSTO 2009
SEMPLIFICAZIONI
Il decreto introduce alcune semplificazioni per coloro che scelgono la detrazione del 55% dall'irpef
AUTOCOSTRUZIONE
Per la detrazione del 55% non sarà più necessario allegare le dichiarazioni d conformità alle norme uni dei vetri, ma basterà allegate l'attestato di partecipazione ad un corso sui pannelli solari
DETRAZIONE 55% E CONTO ENERGIA PREMIO INCENTIVANTE
Fino a ieri, colo che avevano un impianto fotovoltaico, se effettuavano adeguati interventi di risparmio energetico, potevano avere aumentata la loro tariffa incentivante , contemporaneamente potevano detrarre le spese sostenute con il 55% dell'IRPEF. Da ieri questo non è più possibile
ALTRE SEMPLIFICAZIONI
1. il decreto varia (ma di pochissimo) le prestazioni delle pompe di calore, suddividendo le aria/acqua con pot termica utile >35kw e <35kw. Sono aggiunti i cop ed eer minimi le aria/acqua >35kW
2. per i vetri e le caldaie non bisogna allegare le certificazioni dei singoli componenti (in caso di autocertificazione senza asseverazione)
3.le valvole termostatiche sono obbligatoriamente installate insieme alla caldaia a condensazione "ove tecnicamente compatibile" (la semplificazione è stat introdotta, crediamo, per i casi di riscaldamento ad aria , a condotte o sotto soffitto, dove l'installazione di valvole termostatiche risulta impossibile )
4. con le caldaie a condensazione si intendono quelle ad aria ed ad acqua
il testo del decreto è scaricabile a questa pagina della gazzetta ufficiale

