Detrazioni 55% nuovi chiarimenti in merito a fine lavori, portoni, errate comunicazioni
nuovi importanti chiarificazioni su diversi punti relativi alla detrazione del 55% da parte dell'agenzia delle entrate
L'agenzia delle entrate continua a fornire ulteriori precisazioni in merito al 55%, pur concedendole "a spizzichi e bocconi".
Con la circolare 21e del 23 aprile 2010, scaricabile qui, si apprendono importanti novità.
- 1. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l`invio della documentazione all`ENEA, puo` essere dichiarata dall'installatore oppure dal tecnico che redige la pratica mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Ricordiamo che fino ad oggi non si aveva nessuna idea di come considerare la data di fine lavori.
2. nell`ipotesi di sostituzione di portoni d`ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, la detrazione spetta al contribuente, al pari degli interventi relativi alla sostituzione di finestre, ovvero nel caso in cui si tratti di serramenti che delimitano l`involucro riscaldato dell`edificio, verso l`esterno o verso locali non riscaldati, erientrino negli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
3. si ribadisce la non cumulabilità tra detrazione 55% ed altre agevolazioni. Qualora per le spese di riqualificazione energetica, fosse riconosciuta al contribuente l`assegnazione di eventuali contributi (comunitari, regionali o locali, compreso il contrubuto in coto interessi), il beneficio non può essere riconosciuto, neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo. Nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla fruizione della detrazione del 55%, il contribuente dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta da contributo, mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero integrativa a proprio sfavore, secondo i termini e le modalità di cui all`art. 2 del D.P.R. 322/1998. Il contribuente non può scegliere: nel momento che accetta il contributo, automaticamente deve restituire la detrazione 55%
4. nell`ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l`intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente, ripartendone proporzionalmente l`importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse
5. il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, quello che scadeva il 30 marzo 2010, non comporta la decadenza dall`agevolazione, ferma restando l`applicazione della sanzione in misura fissa, per l`omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie
6. nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento, il contribuente può correggerne il contenuto, inviando una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Non è necessario il reinvio della scheda informativa nell`ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell`intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto
7. per quanto riguarda le modalità di fruizione della detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, spettante all`utilizzatore dell`immobile:
- sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d`impresa, per cui non sussiste l`obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale e, seppur non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il criterio di competenza per l`imputazione delle spese sostenute (art.109 del TUIR - D.P.R. 917/1986),
- gli adempimenti documentali richiesti (obbligo di comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d`imposta, invio della scheda informativa all`ENEA) devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (utilizzatore del bene), fermo restando che la società di leasing dovrà fornire una documentazione attestante la conclusione dell`intervento e l`ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione

