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Detrazioni 55% e nuovi limiti di trasmittanza dal 15 marzo, specifiche dell'ENEA

Disponibile nelle FAQ del sito una specifica su come comportarsi in caso di lavori iniziati prima del 15 marzo

Come specificato in un nostro precedente post, un DM di gennaio 2010 ha variato i limiti di trasmittanza necessari per accedere alle detrazioni del 55% relativamente alla sostituzione di finestre, all'isolamento di pareti verticali e strutture opache orizzontali o inclinate.

Questo DM è entrato in vigore il 15 marzo, ovvero per interventi INIZIATI dopo tale data.

Poichè tutto l'invio della dacumentazione viene fatta dopo la fine lavori, come stabilire in maniera univoca la data di inzio, se non è presente una pratica edilizia, come ad esempio la DIA (denincia inizio attività) da presentare al comune?

 

Nell'ultima FAQ pubblicata sul sito dell'enea

efficienzaenergetica.acs.enea.it

si legge che viene intesa come inizio lavori la stipula di contratti scritti con i fornitori, con l'obbligo di conservare tale documentazione.

Riportiamo qui sotto la risposta dell'ENEA

 

D - Ho acquistato i miei infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così
da usufruire delle detrazioni del 55% e poco dopo, con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010, questi valori sono stati
modificati. Stando così le cose, avendo già versato un acconto per fermare gli stessi, a quale valore di trasmittanza mi devo attenere

a quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?


R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1° gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma
345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori.
La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.

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