Detrazione Irpef 55%: da settembre procedura semplificata per la sostituzione di caldaie
Da quest'autunno anche la sostituzione di caldaie gode della procedura semplificata di invio all'enea, come le finestre e i pannelli solari
È entrata in vigore il 15 agosto scorso la Legge 99/2009
che, con l’articolo 31, comma 1, elimina l’obbligo di redigere
l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione
del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.
Per tutti gli interventi realizzati (quindi conclusi) dopo tale data,
non è più necessario redigere l'attestato di certificazione energetica,
ovvero compilare l'allegato A riportatno nell'applicativo
dell'enea, ma solo fare redigere da un tecnico abilitato la
dichiarazione di conformità, che attesta che gli interventi eseguiti
sono conformi alle prestazioni richieste per ottenere le detrazioni.
Si ricorda che per "intervento concluso" in questo caso si intende un intervento di cui sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della 37/08 (ex 46/90)
Nella pagina dedicata alle FAQ dell'enea ci sono le istruzioni per
l'invio telematico: l'applicativo infatti non è ancora cambiato, e
selezionando il comma 347 compaiono ancora l'allegato A ed E.
Alla faq 56 viene scritto:
“Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del
Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i
documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni,
[...] si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8
siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre
coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a
compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito
di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it,
lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in
calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”

