Certificazione Energetica e detrazione 55%, un ulteriore chiarimento dell'Enea dopo la pubblicazione delle linee guida
Con l'entrata in vigore delle Linee Guida sulla Certificazione
energetica degli Edifici, di cui abbiamo parlato in un precedente post, è stata indirettamente toccata anche l'agevolazione fiscale del 55%.
Per una serie di interventi (isolamento muri o tetti, sostituzione
caldaie ,ecc) era necessario, secondo le leggi finanziarie, la
redazione della Certificazione Energetica (ACE), e poichè non era
ancora in vigore sul territorio nazionale, della Qualificazione
energetica (AQE).
Anche l'applicativo della detrazione del 55%, http://finanziaria2009.acs.enea.it, riporta, infatti, nell'allegato A, i campi da compilare per la Qualificazione Energetica.
Ora che sono usciti i Decreti Attuativi, e poichè dal 25 luglio sarà in vigore l'ACE in tutta Italia, come comportarsi?
Il 22 luglio 2009 il gruppo dellì'ENEA che si occupa della detrazione fiscale ha aggiornato l 'ultima FAQ nella pagina dedicata alle domande frequenti, in cui , acdifferenza della risposta data il 18 luglio, specifica che:
In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno
già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba
produrre e conservare l'attestato di certificazione eneregetica ma, ai
soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere
all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica attraverso il
nostro sito.
Pertanto, nel momento in cui entrerà in vigore l'ACE, si dovranno, di
fatto, redigere due attestati, dove i dati nel loro significato
sostanzialemtne coicidono.

